Kompetenz in Guss

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CONDIZIONI GENERALI



I. Informazioni generali
  1. Alla base di tutti i nostri contratti ci sono le seguenti condizioni, senza eccezioni. Con l`invio dell`ordine il contraente accetta le nostre condizioni.
  2. Tutte le altre condizioni che siano in contrasto con le presenti non vengono da noi accettate. Esse valgono solo se costituiscono parte integrante di un accordo scritto. Le condizioni del contraente non diventano nemmeno parte integrante del contratto se noi non le rifiutiamo di nuovo ed effettuiamo la consegna/prestazione dovuta senza alcuna riserva.
  3. Le nostre condizioni generali valgono anche per tutte le future transazioni con il contraente.
  4. Le nostre condizioni generali sono esposte nei nostri uffici e a disposizione per la consultazione. Su richiesta le inviamo in qualsiasi momento gratuitamente.


II. Stipula del contratto, oggetto del contratto
  1. Un contratto acquista la sua validità solo con la nostra conferma d'ordine o con l'adempimento delle prestazioni concordate. Siamo comunque tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto un eventuale rifiuto dell'ordine.
  2. Le nostre offerte vengono effettuate senza impegno. Il contraente è legato all'offerta al massimo per un mese.
  3. Tutti gli accordi presi al momento della stipula del contratto devono essere messi per iscritto, altri accordi non scritti non hanno alcuna validità. La forma scritta vale anche per accordi secondari, trattative e modifiche successive, compresa la risoluzione del contratto


III. Prezzi e pagamenti
  1. I prezzi s'intendono come valore della merce e del servizio senza sconti o altre riduzioni. Nel prezzo non sono compresi il carico della merce, l`imballaggio, il trasporto ed eventuali assicurazioni stabilite durante le trattative, così come l'IVA attualmente valida.
  2. Il pagamento deve avvenire in "€" e senza alcuna ritenuta, in seguito alla consegna o spedizione della fattura o di altri tipi di documenti per la fatturazione.
  3. Gli interessi moratori vengono calcolati al 5 %, o all'8 % all'anno nel caso di negozi giuridici ai quali non partecipa l'utente, oltre al tasso d´interesse base pubblicato di volta in volta nella gazzetta federale ufficiale. In aggiunta alle norme legali siamo autorizzati ad applicare interessi moratori più alti se siamo in grado di dimostrare un addebito maggiore, a meno che il contraente non dimostri che non è sorto alcun danno, o comunque minore, dovuto alla mora.
  4. Ordini di pagamento, assegni e cambiali vengono accettati solo con il conteggio di tutte le spese di sconto e riscossione.
  5. Il contraente può contestare i nostri crediti solo con contropretese accertate, indiscusse, riconosciute o passate in giudicato.
  6. Anche il diritto di ritenzione può essere esercitato solo nel caso di contropretese accertate, indiscusse, riconosciute o passate in giudicato, e solo se si basa sullo stesso rapporto contrattuale.


IV. Consegne e ritardi nelle consegne
  1. La decorrenza dei tempi di consegna da noi indicati presuppone in primo luogo il chiarimento di tutte le questioni tecniche. Il rispetto da parte nostra dell'obbligo di consegna presuppone l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi da parte del contraente.
  2. Una consegna puntuale e corretta da parte dei nostri fornitori è un ulteriore presupposto.
  3. Termini di consegna o scadenze, che possono essere pattuiti in modo vincolante o meno, devono essere fissati per iscritto. I termini di consegna decorrono a partire dalla stipula del contratto. Nel caso in cui vengano pattuite delle modifiche post-contrattuali è necessario allo stesso tempo stabilire un nuovo termine di consegna o una nuova scadenza.
  4. Il termine di consegna è stato rispettato se entro la data di scadenza la merce ha lasciato la nostra azienda o è stata spedita la conferma che la merce è pronta per la consegna.
  5. Dopo sei settimane dalla scadenza di un termine di consegna o di una scadenza non vincolanti il contraente può richiedere per iscritto che la consegna avvenga entro e non oltre una determinata data. Solo con questo sollecito cadiamo in mora. Ciò non vale se il termine di consegna successivo ha una lunghezza non adeguata. In questo caso vale un adeguato termine di consegna successivo.
  6. Nel caso in cui il nostro ritardo nella consegna dipenda da colpa non grave, è esclusa la nostra responsabilità per il rimborso danni, tranne nei casi in cui si tratti di danni che riguardino la vita, il fisico o la salute.
  7. In via sussidiaria limitiamo la nostra responsabilità per ritardi nelle consegne in caso di colpa non grave ai tipici danni prevedibili.
  8. Forza maggiore, tumulti, scioperi, serrate e anomalie di funzionamento aziendale rilevanti e senza colpa possono modificare i termini di consegna e le scadenze stabilite per la durata dei disagi dovuti alle anomalie e con un adeguato lasso di tempo per la fase di ripresa.


V. Trasferimento del rischio, consegna, controllo, obbligo di denuncia dei difetti
  1. Il rischio viene trasferito al responsabile della spedizione al momento della consegna, senza eventuali danni di montaggio, e comunque al più tardi al committente all'uscita dalla nostra azienda. Quando la merce è pronta per la consegna, il rischio viene trasferito al committente una settimana dopo l'arrivo della conferma che la merce è pronta per la consegna, a meno che non ci siamo assunti l`organizzazione della consegna. Nel caso in cui la consegna o il ritiro della merce ritardi a causa di circostanze imputabili al committente, il rischio viene trasferito con la spedizione di una conferma che la merce è pronta per la consegna. Siamo tenuti alla stipulazione di assicurazioni in ogni caso solo su richiesta particolare e per iscritto del contraente, nei limiti dichiarati e a sue spese.
  2. Il contraente è tenuto a controllare se la merce ha dei difetti - anche nel caso di rivendita - e reclamarli per iscritto entro e non oltre dieci giorni lavorativi.
  3. Su richiesta il committente è tenuto a paretcipare alla stesura di un protocollo di collaudo e funzionalità.


VI. Garanzia
  1. Nel caso di difetti materiali e legali non solo irrilevanti, oltre ai diritti legali abbiamo le seguenti autorizzazioni: abbiamo il diritto di migliorare la merce due volte. Se in una determinata situazione o circostanza o con un certo difetto succede che il processo di miglioramento non è fallito, ed è ragionevole pretenderlo nei confronti del contraente, siamo autorizzati ad effettuare ulteriori miglioramenti.
  2. Nel caso in cui il ritocco fallisca il contraente è autorizzato a ridurre l`estensione del contratto o a sua scelta a recedere dallo stesso e ha il diritto ad ottenere un rimborso danni in base alle norme vigenti.
  3. Il termine di prescrizione è di 12 mesi.
  4. Nel caso di vendita di oggetti usati la prescrizione è ugualmente di 12 mesi.


VII. Esclusione del rimborso danni, limitazione della responsabilità
  1. Se il nostro obbligo al rimborso danni si basa su una lieve violazione colposa di obblighi essenziali del contratto, limitiamo la nostra responsabilità di rimborso danni, quella del nostro rappresentante legale o dei nostri ausiliari a danni tipicamente contrattuali e prevedibili.
  2. Se il nostro obbligo al rimborso danni si basa su una lieve violazione colposa di obblighi secondari, escludiamo la nostra responsabilità di rimborso danni, quella del nostro rappresentante legale o dei nostri ausiliari.
  3. In tutti i casi di responsabilità di rimborso danni a causa di una violazione colposa degli obblighi, indipendentemente dal fondamento giuridico, la nostra responsabilità di rimborso danni si limita al danno per noi prevedibile.
  4. In via sussidiaria escludiamo la nostra responsabilità di rimborso danni, quella del nostro rappresentante legale o dei nostri ausiliari, nel caso in cui ci sia attribuita una leggera violazione colposa di un obbligo contrattuale, che nel suo essere non mette a rischio l'obiettivo del contratto.
  5. Nel caso in cui ci venga imputato il rimborso danni per la responsabilità sul prodotto ai sensi del paragrafo § 823 BGB (base della rivendicazione di un reato) limitiamo la nostra responsabilità oltre alle disposizioni già definite, anche al rimborso da parte della nostra assicurazione. La copertura è stabilita in base alle tipiche regole contrattuali e materiali. Finché l'assicurazione non subentra o subentra solo in parte, per l`importo della somma assicurata la nostra responsabilità non viene toccata. Nel caso in cui la somma assicurata non sia stata stabilita in base alle tipiche regole contrattuali e materiali, in questi casi limitiamo la nostra responsabilità all´importo del rimborso tipico per danni contrattuali e/o materiali.
  6. Le disposizioni definite nel paragrafo VII, punti 1 - 5, non valgono se si tratta di danni alla vita, al fisico o alla salute e/o a diritti relativi alla legge sulla responsabilità del prodotto.


VIII. Riserva di proprietà
  1. Ci riserviamo in ogni caso il diritto di proprietà sull'oggetto della fornitura fino all'avvenuto pagamento di tutte le fatture, in base al contratto di volta in volta stipulato.
  2. Ci riserviamo inoltre il diritto di proprietà sugli oggetti consegnati fino all'adempimento di tutti i crediti, anche quelli sorti successivamente nel rapporto d'affari. Il contraente è tenuto in ogni caso a custodire gratuitamente gli oggetti della fornitura con la cura di un bravo commerciante.
  3. Il pignoramento o il trasferimento di proprietà a garanzia della merce non è ammesso in alcun caso. Nel caso di pignoramenti, così come confisca o altre disposizioni da parte di terzi dobbiamo essere immediatamente informati con la cessione dei documenti necessari per un eventuale ricorso.
  4. Il contraente è inoltre autorizzato a lavorare e rivendere l'oggetto della fornitura nell'ambito di una regolare attività aziendale, a meno che non sia entrato in mora. Con la stipula del contratto d'acquisto con noi cede tutti i suoi crediti provenienti dalla vendita o da altre contrattazioni nei confronti dei suoi acquirenti, pari all'ammontare del valore della merce fornita.
  5. Con la sospensione del pagamento, la richiesta o l'apertura della procedura concorsuale, così come con la protesta di assegni o cambiali, cessa il diritto alla vendita e quello di riscuotere crediti ceduti. In questi casi il contraente è tenuto a renderci immediatamente conto della merce e della cessione dei crediti senza espressa richiesta da parte nostra.
  6. La riserva di proprietà rimane invariata anche quando singoli crediti vengono inseriti in una fattura aperta e il saldo è stato stabilito e accettato, a meno che l`importo non sia stato saldato.
  7. Nel caso in cui il valore delle garanzie concesse superi i nostri crediti di più del 20%, siamo costretti su richiesta del committente e a nostra scelta e discrezione alla restituzione, per l`importo che supera la garanzia.
  8. Siamo autorizzati a ritirare la nostra merce in seguito a solleciti di cui ai casi regolati dal punto 5. se il contraente è in ritardo con gran parte dei pagamenti. Così come il pignoramento da parte nostra, questo non vale come recessione dal contratto. Il contraente è tenuto alla restituzione. È escluso Il diritto di ritenzione.
  9. Le somme che il contraente riscuote da crediti ceduti devono essere contabilizzate separatamente fino al bonifico a nostro favore, per escludere la compensazione e/o l'addebito con conti bancari debitori.
  10. La lavorazione o riorganizzazione dell'oggetto della fornitura da parte del contraente vengono sempre effettuate per noi. Nel caso in cui la nostra merce venga lavorata con altri oggetti che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore dell'oggetto della fornitura rispetto all'altro oggetto al momento della lavorazione. Per oggetti derivanti dalla lavorazione vale lo stesso che per l'oggetto fornito con riserva.
  11. Nel caso in cui l`oggetto della fornitura venga unito in modo inseparabile ad altri oggetti, che non sono di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore dell'oggetto della fornitura rispetto all'altro oggetto assemblato al momento dell`unione. Se l`unione avviene in modo che l'oggetto del contraente debba essere considerato l'oggetto principale, viene concordato che il contraente ci ceda la comproprietà in modo proporzionale. Il contraente custodisce per noi la nuova proprietà o comproprietà.


IX. Diritto, foro competente
  1. Alla base di tutti i contratti c`è la legislazione della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione unitaria sulla vendita internazionale di beni (CISG).
  2. Il luogo d'adempimento per tutte le rivendicazioni derivanti dal rapporto contrattuale è Neu-Ulm
  3. La nostra sede è il foro competente per ogni richiesta derivante dalla relazione d'affari, comprese le proteste di cambiali e assegni, se il contraente è un imprenditore tenuto ad osservare le norme del diritto commerciale. Siamo però anche autorizzati a citare in giudizio il contraente presso il suo foro competente generale.




+++ I nostri stabilimenti di produzione hanno chiuso dal 23-10 luglio Agosto 2012. Si prega di notare questo periodo a vostra disposizione. +++ (c) Semutec

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