CONDIZIONI GENERALI
I.
Informazioni generali
- Alla base di tutti i nostri contratti ci sono le seguenti
condizioni, senza eccezioni. Con l`invio dell`ordine il contraente accetta le
nostre condizioni.
- Tutte le altre condizioni che siano in contrasto con le
presenti non vengono da noi accettate. Esse valgono solo se costituiscono parte
integrante di un accordo scritto. Le condizioni del contraente non diventano
nemmeno parte integrante del contratto se noi non le rifiutiamo di nuovo ed
effettuiamo la consegna/prestazione dovuta senza alcuna riserva.
- Le nostre condizioni generali valgono anche per tutte le
future transazioni con il contraente.
- Le nostre condizioni generali sono esposte nei nostri
uffici e a disposizione per la consultazione. Su richiesta le inviamo in
qualsiasi momento gratuitamente.
II. Stipula del contratto, oggetto del
contratto
- Un contratto acquista la sua validità solo con la
nostra conferma d'ordine o con l'adempimento delle prestazioni concordate.
Siamo comunque tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto un eventuale
rifiuto dell'ordine.
- Le nostre offerte vengono effettuate senza impegno. Il
contraente è legato all'offerta al massimo per un mese.
- Tutti gli accordi presi al momento della stipula del
contratto devono essere messi per iscritto, altri accordi non scritti non hanno
alcuna validità. La forma scritta vale anche per accordi secondari,
trattative e modifiche successive, compresa la risoluzione del contratto
III. Prezzi e pagamenti
- I prezzi s'intendono come valore della merce e del
servizio senza sconti o altre riduzioni. Nel prezzo non sono compresi il carico
della merce, l`imballaggio, il trasporto ed eventuali assicurazioni stabilite
durante le trattative, così come l'IVA attualmente valida.
- Il pagamento deve avvenire in "" e senza alcuna
ritenuta, in seguito alla consegna o spedizione della fattura o di altri tipi
di documenti per la fatturazione.
- Gli interessi moratori vengono calcolati al 5 %, o all'8
% all'anno nel caso di negozi giuridici ai quali non partecipa l'utente, oltre
al tasso d´interesse base pubblicato di volta in volta nella gazzetta
federale ufficiale. In aggiunta alle norme legali siamo autorizzati ad
applicare interessi moratori più alti se siamo in grado di dimostrare un
addebito maggiore, a meno che il contraente non dimostri che non è sorto
alcun danno, o comunque minore, dovuto alla mora.
- Ordini di pagamento, assegni e cambiali vengono accettati
solo con il conteggio di tutte le spese di sconto e riscossione.
- Il contraente può contestare i nostri crediti
solo con contropretese accertate, indiscusse, riconosciute o passate in
giudicato.
- Anche il diritto di ritenzione può essere
esercitato solo nel caso di contropretese accertate, indiscusse, riconosciute o
passate in giudicato, e solo se si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
IV. Consegne e ritardi nelle consegne
- La decorrenza dei tempi di consegna da noi indicati
presuppone in primo luogo il chiarimento di tutte le questioni tecniche. Il
rispetto da parte nostra dell'obbligo di consegna presuppone l'adempimento
puntuale e regolare degli obblighi da parte del contraente.
- Una consegna puntuale e corretta da parte dei nostri
fornitori è un ulteriore presupposto.
- Termini di consegna o scadenze, che possono essere
pattuiti in modo vincolante o meno, devono essere fissati per iscritto. I
termini di consegna decorrono a partire dalla stipula del contratto. Nel caso
in cui vengano pattuite delle modifiche post-contrattuali è necessario
allo stesso tempo stabilire un nuovo termine di consegna o una nuova scadenza.
- Il termine di consegna è stato rispettato se
entro la data di scadenza la merce ha lasciato la nostra azienda o è
stata spedita la conferma che la merce è pronta per la consegna.
- Dopo sei settimane dalla scadenza di un termine di
consegna o di una scadenza non vincolanti il contraente può richiedere
per iscritto che la consegna avvenga entro e non oltre una determinata data.
Solo con questo sollecito cadiamo in mora. Ciò non vale se il termine di
consegna successivo ha una lunghezza non adeguata. In questo caso vale un
adeguato termine di consegna successivo.
- Nel caso in cui il nostro ritardo nella consegna dipenda
da colpa non grave, è esclusa la nostra responsabilità per il
rimborso danni, tranne nei casi in cui si tratti di danni che riguardino la
vita, il fisico o la salute.
- In via sussidiaria limitiamo la nostra
responsabilità per ritardi nelle consegne in caso di colpa non grave ai
tipici danni prevedibili.
- Forza maggiore, tumulti, scioperi, serrate e anomalie di
funzionamento aziendale rilevanti e senza colpa possono modificare i termini di
consegna e le scadenze stabilite per la durata dei disagi dovuti alle anomalie
e con un adeguato lasso di tempo per la fase di ripresa.
V. Trasferimento del rischio, consegna,
controllo, obbligo di denuncia dei difetti
- Il rischio viene trasferito al responsabile della
spedizione al momento della consegna, senza eventuali danni di montaggio, e
comunque al più tardi al committente all'uscita dalla nostra azienda.
Quando la merce è pronta per la consegna, il rischio viene trasferito al
committente una settimana dopo l'arrivo della conferma che la merce è
pronta per la consegna, a meno che non ci siamo assunti l`organizzazione della
consegna. Nel caso in cui la consegna o il ritiro della merce ritardi a causa
di circostanze imputabili al committente, il rischio viene trasferito con la
spedizione di una conferma che la merce è pronta per la consegna. Siamo
tenuti alla stipulazione di assicurazioni in ogni caso solo su richiesta
particolare e per iscritto del contraente, nei limiti dichiarati e a sue spese.
- Il contraente è tenuto a controllare se la merce
ha dei difetti - anche nel caso di rivendita - e reclamarli per iscritto entro
e non oltre dieci giorni lavorativi.
- Su richiesta il committente è tenuto a
paretcipare alla stesura di un protocollo di collaudo e funzionalità.
VI. Garanzia
- Nel caso di difetti materiali e legali non solo
irrilevanti, oltre ai diritti legali abbiamo le seguenti autorizzazioni:
abbiamo il diritto di migliorare la merce due volte. Se in una determinata
situazione o circostanza o con un certo difetto succede che il processo di
miglioramento non è fallito, ed è ragionevole pretenderlo nei
confronti del contraente, siamo autorizzati ad effettuare ulteriori
miglioramenti.
- Nel caso in cui il ritocco fallisca il contraente
è autorizzato a ridurre l`estensione del contratto o a sua scelta a
recedere dallo stesso e ha il diritto ad ottenere un rimborso danni in base
alle norme vigenti.
- Il termine di prescrizione è di 12 mesi.
- Nel caso di vendita di oggetti usati la prescrizione
è ugualmente di 12 mesi.
VII. Esclusione del rimborso danni, limitazione
della responsabilità
- Se il nostro obbligo al rimborso danni si basa su una
lieve violazione colposa di obblighi essenziali del contratto, limitiamo la
nostra responsabilità di rimborso danni, quella del nostro
rappresentante legale o dei nostri ausiliari a danni tipicamente contrattuali e
prevedibili.
- Se il nostro obbligo al rimborso danni si basa su una
lieve violazione colposa di obblighi secondari, escludiamo la nostra
responsabilità di rimborso danni, quella del nostro rappresentante
legale o dei nostri ausiliari.
- In tutti i casi di responsabilità di rimborso
danni a causa di una violazione colposa degli obblighi, indipendentemente dal
fondamento giuridico, la nostra responsabilità di rimborso danni si
limita al danno per noi prevedibile.
- In via sussidiaria escludiamo la nostra
responsabilità di rimborso danni, quella del nostro rappresentante
legale o dei nostri ausiliari, nel caso in cui ci sia attribuita una leggera
violazione colposa di un obbligo contrattuale, che nel suo essere non mette a
rischio l'obiettivo del contratto.
- Nel caso in cui ci venga imputato il rimborso danni per
la responsabilità sul prodotto ai sensi del paragrafo § 823 BGB
(base della rivendicazione di un reato) limitiamo la nostra
responsabilità oltre alle disposizioni già definite, anche al
rimborso da parte della nostra assicurazione. La copertura è stabilita
in base alle tipiche regole contrattuali e materiali. Finché
l'assicurazione non subentra o subentra solo in parte, per l`importo della
somma assicurata la nostra responsabilità non viene toccata. Nel caso in
cui la somma assicurata non sia stata stabilita in base alle tipiche regole
contrattuali e materiali, in questi casi limitiamo la nostra
responsabilità all´importo del rimborso tipico per danni
contrattuali e/o materiali.
- Le disposizioni definite nel paragrafo VII, punti 1 - 5,
non valgono se si tratta di danni alla vita, al fisico o alla salute e/o a
diritti relativi alla legge sulla responsabilità del prodotto.
VIII. Riserva di proprietà
- Ci riserviamo in ogni caso il diritto di
proprietà sull'oggetto della fornitura fino all'avvenuto pagamento di
tutte le fatture, in base al contratto di volta in volta stipulato.
- Ci riserviamo inoltre il diritto di proprietà
sugli oggetti consegnati fino all'adempimento di tutti i crediti, anche quelli
sorti successivamente nel rapporto d'affari. Il contraente è tenuto in
ogni caso a custodire gratuitamente gli oggetti della fornitura con la cura di
un bravo commerciante.
- Il pignoramento o il trasferimento di proprietà a
garanzia della merce non è ammesso in alcun caso. Nel caso di
pignoramenti, così come confisca o altre disposizioni da parte di terzi
dobbiamo essere immediatamente informati con la cessione dei documenti
necessari per un eventuale ricorso.
- Il contraente è inoltre autorizzato a lavorare e
rivendere l'oggetto della fornitura nell'ambito di una regolare attività
aziendale, a meno che non sia entrato in mora. Con la stipula del contratto
d'acquisto con noi cede tutti i suoi crediti provenienti dalla vendita o da
altre contrattazioni nei confronti dei suoi acquirenti, pari all'ammontare del
valore della merce fornita.
- Con la sospensione del pagamento, la richiesta o
l'apertura della procedura concorsuale, così come con la protesta di
assegni o cambiali, cessa il diritto alla vendita e quello di riscuotere
crediti ceduti. In questi casi il contraente è tenuto a renderci
immediatamente conto della merce e della cessione dei crediti senza espressa
richiesta da parte nostra.
- La riserva di proprietà rimane invariata anche
quando singoli crediti vengono inseriti in una fattura aperta e il saldo
è stato stabilito e accettato, a meno che l`importo non sia stato
saldato.
- Nel caso in cui il valore delle garanzie concesse superi
i nostri crediti di più del 20%, siamo costretti su richiesta del
committente e a nostra scelta e discrezione alla restituzione, per l`importo
che supera la garanzia.
- Siamo autorizzati a ritirare la nostra merce in seguito
a solleciti di cui ai casi regolati dal punto 5. se il contraente è in
ritardo con gran parte dei pagamenti. Così come il pignoramento da parte
nostra, questo non vale come recessione dal contratto. Il contraente è
tenuto alla restituzione. È escluso Il diritto di ritenzione.
- Le somme che il contraente riscuote da crediti ceduti
devono essere contabilizzate separatamente fino al bonifico a nostro favore,
per escludere la compensazione e/o l'addebito con conti bancari debitori.
- La lavorazione o riorganizzazione dell'oggetto della
fornitura da parte del contraente vengono sempre effettuate per noi. Nel caso
in cui la nostra merce venga lavorata con altri oggetti che non sono di nostra
proprietà, acquisiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in
rapporto al valore dell'oggetto della fornitura rispetto all'altro oggetto al
momento della lavorazione. Per oggetti derivanti dalla lavorazione vale lo
stesso che per l'oggetto fornito con riserva.
- Nel caso in cui l`oggetto della fornitura venga unito in
modo inseparabile ad altri oggetti, che non sono di nostra proprietà,
acquisiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore
dell'oggetto della fornitura rispetto all'altro oggetto assemblato al momento
dell`unione. Se l`unione avviene in modo che l'oggetto del contraente debba
essere considerato l'oggetto principale, viene concordato che il contraente ci
ceda la comproprietà in modo proporzionale. Il contraente custodisce per
noi la nuova proprietà o comproprietà.
IX. Diritto, foro competente
- Alla base di tutti i contratti c`è la
legislazione della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della
Convenzione unitaria sulla vendita internazionale di beni (CISG).
- Il luogo d'adempimento per tutte le rivendicazioni
derivanti dal rapporto contrattuale è Neu-Ulm
- La nostra sede è il foro competente per ogni
richiesta derivante dalla relazione d'affari, comprese le proteste di cambiali
e assegni, se il contraente è un imprenditore tenuto ad osservare le
norme del diritto commerciale. Siamo però anche autorizzati a citare in
giudizio il contraente presso il suo foro competente generale.
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